pubblicita’ degli avvisi di vendita all’incanto


 

Not. Gaetano Petrelli

 

 

L’articolo 52, comma 76, della legge finanziaria 2002 sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2002 – l’art. 490, comma 3, del codice di procedura civile, come segue: “Il giudice dispone inoltre che l’avviso sia inserito una o piu’ volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicita’ commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa”.

Pertanto, diviene obbligatoria – e cio’ vale anche per le procedure esecutive immobiliari delegate ai notai ex art. 591-bis c.p.c. – la pubblicita’ su quotidiani dell’avviso d’asta.