Not. Gaetano Petrelli
L’articolo 52, comma 76,
della legge finanziaria 2002 sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2002 – l’art.
490, comma 3, del codice di procedura civile, come segue: “Il giudice dispone
inoltre che l’avviso sia inserito una o piu’ volte sui quotidiani di
informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando
opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia
divulgato con le forme della pubblicita’ commerciale. La divulgazione degli
avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi
complementare e non alternativa”.
Pertanto, diviene
obbligatoria – e cio’ vale anche per le procedure esecutive immobiliari
delegate ai notai ex art. 591-bis c.p.c. – la pubblicita’ su quotidiani
dell’avviso d’asta.